Accesso "documentale"
Denominazione del procedimento:
Richiesta di accesso ai documenti amministrativi
Descrizione del procedimento e riferimenti normativi: Per “diritto di accesso” si intende, in base alla normativa vigente, il diritto degli interessati a prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi. Ne sono titolari tutti i cittadini, società e associazioni, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l’accesso. Per “documento amministrativo”, si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli previsti dall’art. 24, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d. fattispecie di esclusione dell’accesso), tra i quali è contemplata l’esclusione per le richieste di accesso agli atti preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni e per le istanze che, ove soddisfatte, possano pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, imprese e associazioni.
Fonti normative:
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - Stralcio artt. 10 e 43
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Stralcio artt. 38 e 59
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - Stralcio artt. 59 e 60
- Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche - Stralcio artt. 10, 11 e 51
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell’amministrazione digitale - Stralcio artt. 4, 12, 15, 52 e 65
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - Stralcio art. 27, 122, 159 e 161
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Stralcio art. 13
- Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 - Regolamento recante riordino della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi prevista dall’articolo 27 della L. 7 agosto 1990, n. 241, a norma dell’articolo 1, comma 1346, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Stralcio art. 1, 3-sexies e 9
Unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria: Settori e Servizi Comunali competenti per materia, con ricezione/registrazione dell richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico - Demografìa
Per la ricezione della richiesta e registrazione dati:
Dondi Rita
Telefono Ufficio 0532/899211
Posta Elettronica Ufficio (E.MAIL): dondi.rita@comune.bondeno.fe.it
Posta Elettronica Istituzionale (PEC): comune.bondeno@pec.it
Soggetto competente per l’adozione del provvedimento finale: Tutti i responsabili dei Settori e Servizi comunali
Modulistica, documenti da allegare e accesso agli uffici di riferimento per le informazioni sul procedimento:
- direttamente o telefonicamente (0532/899211): lunedì - venerdì: dalle 8,00 alle 16,30 e sabato dalle 8,00 alle 13,00;
- tramite posta elettronica (dondi.rita@comune.bondeno.fe.it).
Termine per la conclusione del procedimento:
30 giorni
Il procedimento è soggetto a silenzio diniego: Sulla richiesta deciderà il dirigente o il responsabile della struttura competente a produrre o detenere la documentazione richiesta nella stessa. La richiesta di accesso può avere 4 diversi tipi di esito, che sono comunicati per iscritto al richiedente:
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Accoglimento: la richiesta viene ritenuta completa e fondata su un interesse tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia; pertanto, tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente.
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Limitazione: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia, per esigenze di riservatezza o per altre ragioni previste dalla legge, può essere messa a disposizione del richiedente solo una parte della documentazione.
-
Differimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Amministrazione.
-
Rifiuto: la domanda non può essere accolta.
Entro 30 giorni ricorso al T.A.R. di Bologna ovvero ricorso al Difensore civico competente territorialmente , per il riesame della richiesta.
Per l'esame di documenti con rilascio di copia conforme all'originale autenticata occorre specifica marca da bollo.
Potere sostitutivo in caso di inerzia:
Segretario Generale dell'Ente ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 162 del 15/11/2012, tramite l'invio di specifica richiesta in carta semplice, firmata, da inviare per posta ordinaria al Comune di Bondeno - Piazza Garibaldi, 1 - 44012 Bondeno (FE) o consegnata direttamente al Segretario Generale oppure, con firma digitale, inviata tramite Casella di Posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.bondeno@pec.it
Telefono Ufficio: 0532/899230
Posta elettronica ufficio (E.MAIL): segretario@comune.bondeno.fe.it
Posta elettronica istituzionale (PEC): comune.bondeno@pec.it
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